la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    1.  La  Regione  concorre  in  via straordinaria al finanziamento
delle spese di funzionamento delle comunita' montane per  l'esercizio
finanziario  1990  in  aggiunta  al  contributo  previsto dalla legge
regionale 23 gennaio 1982, n. 2.
   2.  Il contributo regionale e' ripartito dala giunta regionale tra
le comunita' montane secondo i criteri  previsti  dall'art.  2  della
legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2.