la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione concorre in via straordinaria al finanziamento delle spese di funzionamento delle comunita' montane per l'esercizio finanziario 1990 in aggiunta al contributo previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2. 2. Il contributo regionale e' ripartito dala giunta regionale tra le comunita' montane secondo i criteri previsti dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2.